GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ACQUE: ARRIVA IL DOPPIO GRADO ?

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con una ordinanza particolarmente approfondita, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del T.U. 1775/1933 che – per la giurisdizione amministrativa in materia di acque – prevedono un unico grado di giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale Superiore.

Il TSAP, infatti, rilevato il possibile contrasto con gli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 125 della Costituzione, dell’art. 143, primo comma, lettera b), del R.D n. 1775/1933 nella parte in cui prevede che i ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con R.D. 15 luglio 1904, n. 523, appartengono alla sua cognizione diretta, in unico grado, escludendo in tal modo la possibilità di proporre i medesimi ricorsi presso un organo giurisdizionale di primo grado, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità.

La decisione ha un impatto notevole sulla giurisdizione in materia di acque pubbliche e, ove fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma, si determinerebbe un cambiamento epocale nel sistema di tutela per come è conosciuto dal 1933 ad oggi.

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