Collegi consultivi tecnici: ANAC fornisce ulteriori indicazioni per la gestione delle nomine dei componenti

Nell’adunanza del 7 luglio 2026 il Consiglio di ANAC ha assunto la Delibera n. 258, fornendo indicazioni per il corretto conferimento dell’incarico di componente dei collegi consultivi tecnici la cui costituzione diventa obbligatoria in casi di lavori (compresi quelli realizzati tramite concessione e Partenariato Pubblico-Privato) di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. 

Il provvedimento approfondisce in particolare il tema della gestione del conflitto di interessi e e dei limiti al numero degli incarichi, richiamando le disposizioni degli articoli 16 e 215 nonchè dell’Allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici; Allegato che la L. n. 105/2025 ha parzialmente modificato per quanto riguarda requisiti e compatibilità dei componenti con decorrenza dal 20 luglio 2025.

La Delibera sottolinea preliminarmente come l’art. 16 stabilisca, da un lato, l’obbligo di comunicazione e di astensione in capo al personale che versa nelle situazioni di conflitto e, dall’altro, che le stazioni appaltanti adottino misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.

Anche i componenti del Collegio quindi sono sottoposti al rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, espressamente richiamata nell’Allegato.

Le funzioni loro attribuite costituiscono infatti un presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche, in modo da poter evitare o favorire una soluzione rapida delle controversie di qualsiasi natura dovessero insorgere nell’esecuzione dei contratti, ma rappresentano anche uno strumento altamente idoneo ad incidere ed influenzare in qualsiasi modo sul risultato, sugli esiti e sulla gestione dell’appalto o della concessione.

Le decisioni del Collegio, poi, qualora le parti attribuiscano loro natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del Codice di procedura civile, avrebbero addirittura natura vincolante, con la conseguenza che il mancato rispetto delle medesime esporrebbe i funzionari pubblici al rischio di danno erariale.

L’indipendenza di giudizio e valutazione del componenti del Collegio si configura quindi come elemento necessario che il Legislatore ha inteso garantire con l’espresso richiamo all’art. 16 del Codice e che le Stazioni appaltanti sono chiamate a preservare verificando le dichiarazioni relative al conflitto di interesse ed accertando l’assenza di precedenti attività funzionali espletate con riferimento all’appalto per il quale il Collegio consultivo tecnico è istituito.

Del resto già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2025 e prima ancora nel Piano 2022 ivi richiamato, ANAC ha raccomandato, nella parte speciale dedicata ai contratti, di prevedere adeguati controlli interni in vista della nomina, tra cui quelli attinenti l’art. 5, co. 1, dell’Allegato V.2, che chiede come ulteriore condizione per lo svolgimento dell’incarico la circostanza per cui ogni componente dei CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non più di dieci ogni due anni.

Sarebbe quindi opportuno che tale circostanza fosse indicata nella dichiarazione di assenza di conflitto.

In conclusione pertanto “l’Autorità richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti/enti concedenti sulla importanza di prevedere, tra le misure di Piano, l’acquisizione delle dichiarazioni da parte dei componenti dei CCT e la verifica delle stesse. È altresì auspicabile che nei provvedimenti di
conferimento dell’incarico siano previste apposite clausole che diano conto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di ogni situazione di possibile conflitto ai sensi del citato art. 16 del codice e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità previste dall’Allegato V.2. (art. 2, co. 3), nonché del non superamento dei limiti di assunzione di incarichi (art. 5, Allegato V.2).”.

Leggi la Delibera n. 258/2026

Top