Nella sentenza n. 4753 del 12 giugno 2026, la V Sezione del Consiglio di Stato ha approfondito diversi aspetti relativi alla vincolatività delle formulazioni dell’offerta economica per come redatte nei bandi di gara delle Stazioni appaltanti.
La decisione in parte si esprime in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato medesimo e in parte si pronuncia su questioni mai oggetto di trattazioni precedenti.
Nello specifico la a controversia verteva sull’esclusione di una impresa concorrente poichè l’offerta economica presentata non era stata formulata con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, come previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, ma in valore assoluto ed il valore espresso non era riconducibile, neanche a seguito di soccorso istruttorio, al ribasso conforme a quanto stabilito sempre dal disciplinare di gara.
Le tesi argomentate dall’impresa esclusa miravano a sostenere che gli adempimenti imposti dal disciplinare a pena di esclusione, da interpretare alla luce del principio del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione, sarebbero dovuti essere solo quelli necessari a garantire l’utile espressione della proposta economica
Per le tesi dell’Impresa esclusa, quindi, la mancata indicazione del ribasso percentuale avrebbe dovuto essere valutata come mero errore materiale, superabile tramite il soccorso istruttorio, mentre il limite delle tre cifre decimali, attenendo alle modalità di assegnazione del punteggio, avrebbe dovuto intendersi come una regola indirizzata alla sola commissione e non all’operatore economico.
Di diverso avviso le motivazioni con cui il Consiglio di stato nella sentenza in commento ha rigettato il ricorso dell’impresa esclusa.
Da un lato, infatti, si è ribadito con ampio richiamo a precedenti della giurisprudenza amministrativa conformi (in particolar modo la sentenza della 3 Sezione del 3 giugno 2025, n. 4791 e a quella della 5 sezione del 13 agosto 2024, n. 7113) come nelle procedure di evidenza pubblica, la clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, una specifica modalità di formulazione dell’offerta vincola in modo cogente i concorrenti e la Stazione appaltante, sicché la sua violazione comporta l’automatica esclusione e non può essere superata in base ai principi del risultato o del favor partecipationis, né mediante interpretazioni integrative in assenza di ambiguità del dato letterale.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del Codice dei contratti inoltre – ha sottolineato il Consiglio di Stato – riguarda le condizioni soggettive di partecipazione e non si estende alle prescrizioni della lex specialis relative alle modalità di presentazione dell’offerta, rispetto alle quali la Stazione appaltante può imporre vincoli formali anche a pena di esclusione.
A fronte di tali principi, già enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato si è quindi ulteriormente approfondito il caso controverso, affermandosi come “È legittima l’esclusione dell’operatore economico che indichi l’offerta economica in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, quando la lex specialis prescriva tale modalità a pena di esclusione, non essendo le due forme equivalenti né potendo il ribasso essere ricostruito tramite operazioni matematiche.” ed evidenziandosi come “La modalità di espressione dell’offerta economica prescritta dalla lex specialis integra un vincolo contenutistico essenziale, sicché l’offerta che non rispetti tali modalità deve considerarsi inefficace ai fini della partecipazione alla gara, analogamente all’accettazione resa in forma diversa da quella richiesta dal proponente, ai sensi dell’art. 1326, comma 3, c.c.“.