L’art. 119 comma 4 del Codice di contratti prevede che i soggetti affidatari possano affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
In ogni caso la norma richiede la sussistenza della preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, ma la genericità della prescrizione quanto all’effettivo soggetto competente a rilasciarla, ha indotto un Operatore economico a chiedere chiarimenti al Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture proponendo il seguente quesito: “L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dal RUP o dal Dirigente della Stazione appaltante su proposta del RUP?”
E’ il parere n. 4181/2026, dunque, a dare riscontro all’istanza rilevando come la norma, non contenendo puntuale indicazione in merito al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione, lasci “intendere che debba trattarsi di un dirigente, in qualità di organo di vertice della stazione appaltante che abbia i poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno.”.
Sulla base di tale interpretazione pertanto il parere conclude che l’autorizzazione al subappalto può essere rilasciata “anche dal RUP nel caso in cui questi sia un dirigente e/o disponga dei necessari poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno.”.