In tema di livelli e contenuti della progettazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’art. 41 del Codice dei contratti disciplina il costo medio del lavoro e una controversia in cui un’impresa seconda classificata in una gara lamentava l’erronea applicazione della disposizione, poichè il TAR sarebbe pervenuto “a una conclusione errata, anche in ragione di una “verificazione” che non ha affrontato il nodo centrale: il “minimo salariale”, è stata l’occasione per il Consiglio di Stato di chiarire le differenze tra il concetto di costo orario medio del lavoro e trattamento retributivo minimo, ossia minimo salariale.
In particolare, la sentenza n. 4012 del 6 agosto 2026, concordando con la statuizione di primo grado, ha chiarito come debba ritenersi che il trattamento retributivo minimo abbia carattere originario, in quanto desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale, con la conseguenza che il dato non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo.
Il concetto di costo medio orario del lavoro, viceversa, è ancorato all’attività di elaborazione del Ministero, che lo individua dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici e inerenti a svariati istituti contrattuali.
Sulla base di tali presupposti, pertanto, il Consiglio di Stato ha sottolineato come un operatore economico soltanto con riferimento al costo medio della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali potrebbe evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti.
Questo perchè il parametro ministeriale – diversamente dal concetto di minimo salariale – non assume valore assoluto e inderogabile.
Conseguentemente desumere dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell’offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali una violazione dei minimi salariali è argomentazione non corretta, censurata dunque nella decisione in commento.