La Seconda Sezione del Tribunale di Roma (sentenza n. 11842 pubblicata il 3 agosto 2026), condividendo le argomentazioni più volte sostenute dallo Studio secondo cui il servizio di riscossione dei contributi di bonifica costituisce operazione esente per legge dal campo di applicazione IVA, ha condannato “Agenzia delle Entrate – Riscossione” a restituire a un Consorzio di bonifica laziale gli importi trattenuti a titolo di IVA sugli aggi di riscossione a far data dal 2.7.2017 sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalle singole trattenute.
Si tratta di una pronuncia davvero rilevante perché oltre a permettere al Consorzio di rientrare in possesso di una somma ingente, indebitamente trattenuta nell’ultimo decennio, afferma principi fondamentali per il corretto inquadramento della natura e dei rapporti tra l’Ente impositore e “Agenzia delle Entrate – Riscossione” operando un’articolata disamina della normativa, anche comunitaria, e della giurisprudenza, anche costituzionale.
In particolare si è concluso che:
1) i Consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici economici non commerciali, svolgono attività in esenzione IVA;
2) “Agenzia delle Entrate – Riscossione” è un ente pubblico economico svolgente attività, quale il servizio di riscossione, di pubblica autorità, espressamente non considerata commerciale ai sensi dell’art 4, 5° comma , del D.p.r. 633/1972.
Tale natura giuridica, differendo da quella societaria che riguardava il gruppo “Equitalia”, cancellato d’ufficio dal registro delle imprese e dichiarato estinto dall’1.7.2017 in applicazione dell’art. 1, d.l. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. 225/2016, n. 255, determina quindi che dal 2017 ad oggi qualunque ritenzione di IVA sull’aggio di riscossione fosse stata praticata nei confronti dei Consorzi di bonifica debba considerarsi indebita.