Con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, l’Autorità Anticorruzione è intervenuta a precisare la portata dell’art. 36 del Codice dei contratti, rivedendo i propri orientamenti resi nel Parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025 dopo che il Consiglio di Stato si è espresso sul punto nel Parere n.61/2026.
L’ art. 36 prevede l’ostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dell’offerta tecnica a fronte di una specifica richiesta dell’operatore economico.
A fronte di tale dettato normativo, nel Comunicato viene dato atto di come il Consiglio di Stato abbia chiarito quale debba essere il bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza, affermandosi, quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale, come non vi sia “ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3).
La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore.
Si tratta di una scelta (e di un bilanciamento) che non appaiono illogici, irragionevoli o arbitrari perché è funzionale a rendere spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa, alleggerendola degli eventuali appesantimenti e aggravamenti connessi alle singole richieste di accesso da parte degli operatori; ad evitare agli operatori economici una attività defatigante ed anti-economica di ricerca e selezione degli atti eventualmente da impugnare e infine a consentire una altrettanto pronta e completa risposta di giustizia alle eventuali domande degli operatori economici interessati, il tutto per conseguire quanto più rapidamente possibile (nei tempi preventivati) il bene che costituisce l’oggetto della causa del contratto della cui procedura di affidamento si tratta”.
In ragione di quanto sopra, dunque, ANAC precisa di aver prontamente recepito l’orientamento del Consiglio di Stato nell’ultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/2023, approvato con delibera ANAC n. 148 del 1 aprile 2026.
Al paragrafo 31 del documento, infatti, è espressamente specificato come “al fine di consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte”